Statuto dell'Associazione
ART. 1 - (Denominazione e sede)
L’associazione di volontariato Amici di Val dei Molini, associazione di promozione sociale, costituita ai sensi della legge 266/91 con atto del notaio Francesco D’Ercole di Vicenza 7 marzo 1994 n. 79182 e trasformata in associazione di promozione sociale in sede di approvazione del relativo statuto è confermata nel rispetto delle disposizioni di cui D.L. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia come Ente del Terzo Settore con la denominazione: “ASSOCIAZIONE AMICI DI VAL DEI MOLINI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in Valle dei Molini, 31 a Fimon di Arcugnano in provincia di Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione opera nel territorio della Provincia di Vicenza e più specificatamente nella propria sede in Val dei Molini a Fimon di Arcugnano (Vi) che comprende fabbricati e terreni.
ART. 2 - (Finalità e Attività)
1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione in particolare svolge attività per la conservazione, l’integrazione e lo sviluppo del patrimonio naturalistico, mantenendo le caratteristiche della fauna, della flora dell’aspetto ambientale, delle acque e delle opere umane quali erano nel loro volto primitivo e genuino. Del patrimonio dell’associazione potranno godere in piena misura i soci e chiunque intende svolgere attività educative nel totale rispetto e salvaguardia dei beni utilizzati.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE.
i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni
- favorire e incentivare gruppi d’istruzione e/o lavoro o persone singole che contribuiscano alla salvaguardia del patrimonio ambientale mediante progetti di riqualificazione e salvaguardia ambientale e mediante l’esercizio di attività di educazione ambientale, il tutto senza fini speculativi,
- partecipare, promuovere, supportare anche economicamente, l’attività di enti, associazioni o privati che operino in sintonia con gli scopi dell’associazione,
- intraprendere ogni altra iniziativa diretta al conseguimento delle finalità indicate nei commi precedenti.
4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.L. 117/17.
ART. 3 - (Ammissione)
Sono associati i soggetti che hanno sottoscritto l’atto notarile di costituzione della associazione “AMICI DI VAL DEI MOLINI” come indicato all’art.1.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di associati, tutte le persone fisiche i cui ideali non siano in contrasto con gli scopi per i quali è nata l’associazione e sono mosse da spirito di solidarietà e che ne facciano richiesta scritta, sulla quale delibera l’Assemblea.
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
L’assemblea deve entro 60 giorni motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Assemblea su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. L’aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente Statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall’Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi.
ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
• essere informati sulle attività dell’associazione,
• votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa, (se prevista),
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21,
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
• versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno,
• devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto,
• mantenere un comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’associazione animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e rigore morale.
ART. 5 - (Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell’associato)
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Ogni associato ha facoltà di recedere dall’associazione senza pretendere restituzioni o rimborsi di eventuali apporti finanziari o altro versati in qualità di associato.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su giudizio espresso dal Collegio dei Revisori/Probiviri, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 7 - (Gli organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea degli associati
• Consiglio direttivo
• Presidente
• Collegio dei Probiviri (se previsto)
• Organo di controllo, se previsto dalle norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore
• Organo di revisione , se previsto dalle norme di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Per l’espletamento di speciali compiti, in base ad incarichi di volta in volta ricevuti, saranno rimborsate le spese relative, se documentate.
ART. 8 - (L’assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PEC, e-mail, sms, WHATSAPP, ecc.) e/o affissione nella sede dell’associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea può esser svolta anche con strumenti a distanza.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce le quote associative e approva eventuali apporti non finanziari sostitutivi delle quote associative.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
Le assemblee possono tenersi anche fuori della Sede Sociale, purché in Italia. In caso di urgenza la convocazione è unica e può essere effettuata tre giorni prima della riunione con altri mezzi utilizzati per le comunicazioni urgenti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.9 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione,
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale,
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo,
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
• delibera sull’ammissione, sul recesso e sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo,
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto,
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione,
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza,
• deliberare su ogni altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all’esame dell’Assemblea.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
Art. 10 - (Validità assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente in proprio o per delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.
ART. 11 - (Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’associazione, che lo presiede, e da 4 (quattro) componenti eletti dall’Assemblea.
L’Assemblea può stabilire un diverso numero di componenti, comunque dispari, non superiore a 9, (nove) compreso il Presidente.
Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, anche più volte, ed anche revocati dall’Assemblea con la maggioranza assoluta.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso d’impedimento, un Segretario e un Tesoriere.
Nel caso di cessazione dall’incarico di uno o più componenti, la surroga fattane dall’Assemblea avviene per il periodo da coprire, fino alla scadenza di tutto il Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria e può deliberare su tutte le materie, salvo quelle espressamente riservate all’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spetta l’obbligo della formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, contributi o lasciti ricevuti, e da sottoporsi, per l’approvazione all’Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori della sede legale, purché in Italia.
La convocazione è obbligatoria se è richiesta da almeno tre consiglieri. Essa avviene, di norma, a mezzo lettera. Può essere effettuata anche con altri mezzi di comunicazione.
Di ogni deliberazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’associazione,
• attua le deliberazioni dell’assemblea,
• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
• predispone ed approva l’eventuale bilancio previsionale, se previsto o richiesto,
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS,
• disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 12 - (Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. La carica di Presidente dura 3 anni ed è rieleggibile.
ART. 13 - (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.L. 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14 - (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.L. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 15 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative,
• contributi pubblici e privati,
• donazioni e lasciti testamentari,
• rendite patrimoniali,
• attività di raccolta fondi,
• rimborsi da convenzioni,
• contributi dell’unione europea e di organismi internazionali,
• proventi delle cessione di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale,
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
ART. 16 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 17 - (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 18 - (Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.L. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 19 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. L. 117/2017.
ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 117/2017. con preferenza per quelli operanti a fini di utilità sociale caratterizzata da finalità analoghe a quelle di cui all’art. 2.
L’Assemblea, nel deliberare lo scioglimento dell’associazione, può nominare un Commissario liquidatore con pieni poteri gestionali.
ART. 21 - (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio,
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali,
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo
ART. 22 - (Collegio dei Probiviri)
E' costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'organo di revisione. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dei componenti. Il Collegio decide sulle controversie nell'ambito dell'Associazione e visiona il bilancio con facoltà di sollevare quesiti o chiedere approfondimenti nel caso lo ritenesse opportuno. Il Collegio dei Probiviri decade al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.L. 117/17.
ART. 23 - (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 24 - (Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.L. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.L. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.